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La Dichiarazione di Rispondenza è un documento che attesta la conformità di un impianto elettrico, idraulico o gas alle normative vigenti, redatto da un tecnico abilitato in assenza della Dichiarazione di Conformità (DiCo).

La DIRI si utilizza quando la Dichiarazione di Conformità non è reperibile, ad esempio per impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 o per documentazione smarrita. È una soluzione prevista dal D.M. 37/2008

La DIRI può essere redatta esclusivamente da un professionista iscritto all’albo professionale (es. periti industriali, ingegneri, ecc.) con almeno 5 anni di esperienza nel settore specifico dell’impianto (elettrico, idrico, termico, ecc.).

Possono essere oggetto di DIRI gli impianti elettrici, idraulici, gas, climatizzazione, protezione antincendio, ecc., purché siano realizzati prima del 2008 o privi della documentazione originale.

La DIRI deve contenere:

  • Dati del tecnico abilitato e del committente
  • Descrizione dell’impianto
  • Verifica dello stato dell’impianto (ispezione, prove funzionali, misure)
  • Attestazione di rispondenza alla normativa vigente all’epoca della realizzazione
  • Allegati (planimetrie, schemi, relazioni tecniche, risultati delle verifiche)

Sì, ha lo stesso valore legale della Dichiarazione di Conformità per impianti esistenti e viene accettata dagli enti pubblici, notai, compagnie assicurative, ecc., nei limiti previsti dalla normativa.

No. Per impianti nuovi o modifiche sostanziali di impianti esistenti, è obbligatorio redigere la Dichiarazione di Conformità (DiCo) da parte dell’impresa installatrice abilitata.

Non è sempre obbligatoria, ma è fortemente consigliata per tutelare le parti e può essere richiesta da notai, agenzie immobiliari o banche, soprattutto in caso di mutuo o rogito.

La mancanza di documentazione può comportare:

  • Sanzioni amministrative in caso di controlli
  • Problemi in caso di incidenti (es. incendio o fuga gas)
  • Difficoltà nella compravendita dell’immobile
  • Complicazioni con le assicurazioni
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