Aspetti legali

L’installatore che realizza un impianto elettrico è tenuto a garantire il committente per le difformità ed i vizi dell’opera.:

  • per due anni dalla consegna dell’impianto, in caso di appalto (impianto realizzato da un’impresa installatrice);
  • per un anno dalla consegna dell’impianto, in caso di contratto d’opera (impianto realizzato da un artigiano).

Un’impresa familiare non è soggetta alla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro e dunque non è tenuta a denunciare l’impianto di terra, cioè trasmettere la dichiarazione di conformità all’Asl/Arpa e all’Ispesl ai senso del DPR 462/01.

Si ha un impresa familiare quando i familiari, e non altri soggetti, prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell’impresa e non sia configurabile un diverso rapporto di lavoro. Per “familiari” si intendono il coniuge, i parenti fino al terzo grado (genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti, zii e nipoti) e gli affini fino al secondo grado (suoceri, nuore e generi, coniuge e cognati, coniuge e nonni dell’altro coniuge).

Non si configura un’impresa familiare quando: 

  • lavorano nell’impresa altri soggetti estranei ai familiari;
  • i familiari aiutano il titolare prestando la loro attività in modo saltuario (in tal caso si ha un’impresa individuale);
  • i rapporti tra i familiari che lavorano nella stessa attività sono definiti attraverso una delle forme societarie stabilite dal nostro ordinamento (società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, ecc.);
  • il rapporto, pur non essendo disciplinato esplicitamente, ha le caratteristiche di una società di fatto (i partecipanti all’attività agiscono tutti alla pari, come se fossero tutti titolari).