I DM 37/08 si applica a tutti impianti, dalla lettera a) alla lettera g), in tutti gli edifici, qualunque sia la loro destinazione d’uso (abitazione, industria, commercio, terziario, ecc.).
La legge 46/90 era invece limitata agli impianti negli edifici civili. Soltanto per gli impianti elettrici era estesa agli edifici non civili.
IL DM 37/08 si applica anche agli impianti di automazione di porte, cancelli e barriere, mentre non si applica agli impianti completamente all’aperto, ad esempio di illuminazione pubblica.
Nulla cambia per gli impianti telefonici connessi alla rete esterna: non si applicava la legge 46/90 e non si applica il nuovo decreto.
Se l’impianto telefonico è collegato a più di due linee esterne (una linea Isdn equivale a due linee), si applica la legge 109/91 con il relativo DM 314/92, per cui l’impianto deve essere progettato da un professionista, l’impresa installatrice deve essere autorizzata dal Ministero delle comunicazioni e rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all’allegato 12 del DM 314/92.
Il DM 37/08 si applica agli impianti fotovoltaici collegati in parallelo alla rete di distribuzione, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- una parte dell’energia prodotta viene consumata dal produttore (il quale diventa così un autoproduttore) e
- la potenza nominale non supera 20 kW.
Gli impianti con contratto di scambio sul posto sono dunque soggetti al nuovo decreto fino a 20 kW.
Gli impianti con contratto di vendita dell’ energia sono soggetti al nuovo decreto solo se l’energia prodotta viene consumata, anche in minima parte, dal produttore e la potenza non supera 20 kW.
Se tutta l’energia prodotta è immessa in rete il nuovo decreto non si applica, qualunque sia la potenza dell’impianto fotovoltaico.
I DM 37/08 non pone limiti al tipo di rapporto di lavoro tra impresa installatrice e responsabile tecnico, che può essere un dipendente o un esterno. In entrambi i casi:
- la persona che assume l’incarico di responsabile tecnico deve possedere i requisiti tecnico professionali, e inoltre
- l’impresa deve ufficializzare tale incarico con un atto formale.
In questo modo, il responsabile tecnico diventa corresponsabile con l’impresa del rispetto della regola d’arte e l’ impresa deve seguire le indicazioni del responsabile tecnico (non è sufficiente un rapporto di consulenza).
Secondo il DM 37/08 il responsabile tecnico non può svolgere un’altra attività continuativa.
Se l’insegnante è di ruolo, o il rapporto di lavoro è di tipo continuativo, non può assumere l’incarico di responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Il DM 37/08 richiede il progetto per la nuova installazione, trasformazione o ampliamento di tutti gli impianti ad eccezione di:
- ascensori
- impianti di cantiere
- installazione di apparecchi ad uso domestico.
L’installatore può progettare gli impianti che non sono soggetti all’obbligo di progetto da parte di un progettista iscritto all’albo professionale.
Il progetto corrisponde di fatto allo schema, che va allegato alla dichiarazione di conformità (già richiesto dalla legge 46/90).
Nella sostanza, non cambia nulla rispetto alla legge 46/90. Nella forma, il nuovo decreto, nel denominare progetto lo schema, trasforma l’installatore in progettista per forza di legge (ope legis).
DM 37/08 non esplicita più l’obbligo di adeguare gli impianti realizzati nelle unità immobiliari ad uso abitativo prima del 13/3/90 (data di entrata vigore della legge 46/90): si limita ad affermare che risultano adeguati gli impianti che possiedono seguenti requisiti, art. 6, comma 3:
- sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto,
- protezione contro i contatti diretti,
- protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Non è però lecito dedurre che il DM 37/08 consente di non adeguare i vecchi impianti, per il solo fatto che la legge 46/90 è stata abrogata.
Infatti, gli impianti non ancora adeguati risultano irregolari poiché l’ultimo termine per l’adeguamento è scaduto il 31/12/98, prima dell’abrogazione della legge 46/90.
Né il legislatore è tenuto a disciplinare situazioni derivanti dal mancato rispetto di una legge.
In conclusione, gli impianti elettrici degli edifici civili esistenti al 13/3/90 devono essere adeguati ai tre requisiti suindicati, mentre gli impianti eseguiti dopo il 13/3/90 devono avere la dichiarazione che attesta la loro conformità alla regola dell’arte.
Non è più richiesto che l’impresa installatrice invii copia della dichiarazione di conformità alla CCIAA.
La dichiarazione di conformità deve essere depositata allo Sportello unico per l’edilizia, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, solo per impianti nuovi o il rifacimento di impianti installati in unità immobiliari che abbiano già l’agibilità.
L’impresa installatrice deve inoltre rilasciare la dichiarazione di conformità al committente, in numero di copie variabile secondo le esigenze dell’utente. Infatti, la dichiarazione di conformità:
- serve per ottenere l’agibilità di nuove unità immobiliari;
- va inviata al Distributore, o al venditore, nel caso di nuova fornitura di energia o per chiedere aumenti di potenza;
- va inviata all’Asl e all’Ispesl se il luogo è di lavoro ai sensi del DPR 462/01 (a cura del datore di lavoro);
- serve in caso di vendita dell’unità immobiliare.
La dichiarazione di rispondenza (DIRI) può essere firmata:
- da un professionista per tutti gli impianti;
- dal responsabile tecnico di un’impresa installatrice solo per gli impianti non soggetti a progetto da parte di un professionista.
Il professionista deve essere iscritto all’albo professionale e avere esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Il responsabile tecnico deve ricoprire tale ruolo da almeno cinque anni in una o più imprese abilitate nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Da notare che la firma è della persona, nella sua veste di responsabile tecnico di un’impresa installatrice, e non dell’impresa stessa.
La dichiarazione di rispondenza (DIRI) può essere emessa soltanto per gli impianti eseguiti prima del 27/3/08 (data di entrata in vigore del DM 37/08).
Non è ammessa per gli impianti eseguiti dopo tale data, ad evitare che le imprese non abilitate installino impianti che diventerebbero regolari con una DIRI.
Negli impianti eseguiti dopo il 13/3/90 (data di entrata in vigore della legge 46/90) la DIRI può sostituire la DICO.
In buona sostanza, tutti gli impianti post 13/3/90 devono avere la DICO o la DIRI (chi non ha la DICO deve richiedere una DIRI).
La DIRI può essere richiesta anche per gli impianti eseguiti prima del 13/3/90.
Negli impianti ante 13/3/90 la DIRI Si riferisce all’intero impianto; negli impianti post 13/3/90 si può riferire all’intero impianto, oppure ad un intervento successivo (come la DICO).
La dichiarazione di rispondenza di un intero impianto ante 13/3/90 può servire:
- per richiedere l’agibilità dei locali, se non è stata ancora richiesta (al posto dell’atto notorio);
- per denunciare gli impianti all’Asl e all’Ispesl ai sensi del DPR 462/01 se non sono stati ancora denunciati;
- da allegare all’atto notarile di vendita dell’unità immobiliare, salvo espressa rinuncia da parte dell’acquirente;
- da presentare al Distributore, venditore di energia elettrica, in caso di richiesta di un aumento della potenza contrattuale:
- qualsiasi aumento, se con interventi sull’impianto,
- potenza finale di 6 kW o superiore, in assenza di interventi sull’impianto.
Per gli impianti post 13/3/90 la DIRI serve, nei casi suindicati, in mancanza della DICO.
Un quadro elettrico è un componente dell’impianto, che deve essere costruito a regola d`arte.
La costruzione dei componenti di un impianto elettrico esula dal campo di applicazione del DM 37/08 e dunque non è necessario che il quadrista sia abilitato ai sensi del DM 37/08 stesso.
È bene aggiungere che il quadrista è colui che costruisce il quadro secondo la regola d’arte, una volta che l’impiantista gli abbia indicato le apparecchiature di manovra e di protezione da installare entro il quadro.
La scelta di tali apparecchiature è responsabilità del progettista dell’impianto e rientra nell’ ambito del DM 37/08, ma la costruzione del quadro esula dall’ambito di applicazione della legge stessa.
A maggior ragione, il DM 37/08 non si applica ai quadri elettrici delle macchine.
La dichiarazione di conformità va rilasciata per tutti gli interventi sull’impianto che vadano al di là della manutenzione ordinaria.
L’aggiunta, o lo spostamento, di una presa su un circuito esistente è considerata manutenzione straordinaria, e dunque l’impresa installatrice deve rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 7 del DM 37/08.
Negli impianti elettrici esistenti, soggetti a progettazione da parte di un professionista, il progetto è necessario per tutti gli interventi di ampliamento e di trasformazione.
Non occorre, invece, il progetto per gli interventi di manutenzione straordinaria (la manutenzione ordinaria esula dal campo di applicazione del DM 37/08).
L’aggiunta di un circuito elettrico costituisce un ampliamento dell’impianto;
l’aggiunta di una presa rientra invece nella manutenzione straordinaria.
Si trasforma un impianto quando lo si adegua alla nuova destinazione d’uso dei locali, quando se ne aumentano le prestazioni, quando si aggiunge la cabina di trasformazione, quando si sostituisce una parte dell’impianto, o si applicano prescrizioni di sicurezza che non rientrano nella manutenzione.
Se si cambia l’intero impianto, si tratta infine di realizzazione di un nuovo impianto.
In un impianto soggetto a progetto da parte di un professionista tutte le varianti significative, cioè le varianti che influiscono sulla sicurezza dell’impianto, devono essere effettuate da un progettista. Il relativo costo è di competenza del committente, salvo diversi accordi.
L’impresa installatrice non può effettuare queste varianti sotto la sua responsabilità: non potrebbe più attestare che l’impianto è stato eseguito secondo il progetto.
Le varianti non significative, ad esempio percorsi diversi che non comportino lunghezze eccessive dei cavi, spostamento di prese, ecc., possono essere apportate dall’impresa e la relativa documentazione predisposta dalla stessa.
Anche in questo caso i costi fanno parte di accordi “preventivi” con il committente. In mancanza di accordi preventivi, nascono le discussioni.
I limitatori di sovratensione (SPD; Surge Protective Device) sono dispositivi di sicurezza la cui applicazione corrisponde a una “trasformazione” dell’ impianto qualora si tratti di “applicazione di prescrizioni di sicurezza”, cioè quando gli SPD sono necessari ai fini della sicurezza delle persona.
In tal caso, se l’impianto è soggetto a progettazione da parte di un professionista, secondo il DM 37/08, occorre l’intervento di un professionista.
