Un circuito di sicurezza è il circuito che collega la sorgente di energia centralizzata all’apparecchio di emergenza utilizzato per l’illuminazione di sicurezza.
I circuiti di sicurezza devono essere indipendenti dagli altri circuiti, in modo che un guasto, o un intervento, sui circuiti ordinari non comprometta il corretto funzionamento dei circuiti di sicurezza.
Negli apparecchi di emergenza autonomi, la sorgente di sicurezza è all’interno dell’apparecchio stesso e dunque viene meno il circuito di sicurezza.
In conclusione, il circuito che alimenta gli apparecchi di illuminazione autonomi non è un circuito di sicurezza, ma un circuito ordinario e non deve essere indipendente dagli altri circuiti.
La norma CEI 64-8, art. 563.3, ammette (nel commento raccomanda) di non proteggere i circuiti di sicurezza contro il sovraccarico, poiché è in questo caso prioritaria la continuità di servizio.
Per evitare la protezione contro il sovraccarico non è necessario impiegare interruttori automatici senza sganciatore termico, è sufficiente scegliere una corrente nominale dell’interruttore superiore a quella richiesta per la protezione contro il sovraccarico.
In questi casi, va inoltre verificato che l’interruttore automatico sia idoneo per proteggere il cavo per un cortocircuito in fondo alla linea.
Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio e con pericolo di esplosione, la norma richiede sempre la protezione contro il sovraccarico di tutti i circuiti, compresi quelli di sicurezza (tale obbligo prevale sulla raccomandazione di omettere la protezione dal sovraccarico sui circuiti di sicurezza).
L’illuminazione di sicurezza è d’obbligo nelle vie di uscita (scale, pianerottoli, corridoi, atrio) fino al luogo sicuro, negli edifici civili con altezza antincendi superiori a 32m, DM 16/5/87 n. 246, art. 5.
In base all’art. 8, comma 1, dello stesso decreto, l’illuminazione di sicurezza è richiesta anche per gli edifici preesistenti con altezza antincendi superiori a 32m.
L’altezza antincendi è l’altezza misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
L’altezza antincendi non va confusa con l’altezza di gronda, la quale è l’altezza del soffitto dell’ultimo piano abitabile rispetto al piano esterno più basso.
Gli edifici civili con altezza di gronda superiori a 24 m sono soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco e al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ma l’illuminazione di sicurezza nelle vie di uscita non è richiesta.
Se l’edificio ha un’altezza antincendi inferiori a 32 m ed ospita locali per i quali è richiesta l’illuminazione di sicurezza, ad esempio uno studio medico o aule scolastiche, occorre l’illuminazione di sicurezza nel vano scale?
Se il numero di persone non è eccessivo, come in uno studio medico, il vano scala può essere considerato un luogo sicuro e non è dunque richiesta l’illuminazione di sicurezza.
Se, invece, il numero di persone è notevole (>100), ad esempio aule scolastiche che occupano un intero piano, allora si applica il DM 26/8/92 per l’edilizia scolastica che richiede l’illuminazione delle vie di esodo.
