Il Decreto legislativo 192/2005 all’art.6 comma 2 così recita: “in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.” In questo caso, quindi, è necessario redigere l’APE sul progetto dell’edificio e utilizzarlo per le compravendite. L’APE redatto alla fine dei lavori dovrà essere consegnato ai nuovi proprietari/locatari entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
