No, non vi è l’obbligo.
Non si applica la disciplina in tema di certificazione energetica agli atti senza effetti traslativi, mancando in questo caso la sollecitazione del mercato immobiliare. Trattasi, a titolo esemplificativo, dei seguenti atti: – Fondo patrimoniale; – Comodato; – Trust; – Vincolo di destinazione ex art. 2645ter c.c.; – Divisione; – Identificazione catastale; – Costituzione di ipoteche; – Costituzione di servitù (e relative rinunce); – Fusione e scissione societaria; – Trasformazioni societarie; – Cessioni di azioni, quote e partecipazioni di società proprietarie di immobili (a meno che non si trasferiscano contemporaneamente anche quote di immobili).
