Nella norma sono previsti dei casi con “obbligo di dotazione“ e altri con “obbligo di allegazione”
Si noti che dotazione e allegazione sono due cose diverse. Al primo termine corrisponde l’obbligo in capo al proprietario di far redigere l’attestato. Nel secondo caso, oltre all’obbligo di dotazione, vi è anche l’obbligo di allegazione della copia al contratto in oggetto.
Vi è anche l’obbligo di inserimento nel contratto della seguente clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Infine vi è l’obbligo di indicare alcuni dati energetici tratti dall’APE negli annunci di vendita e locazione.
Di seguito di riporta una tabella riassuntiva di tutti i casi previsti dalla normativa.
